STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO Viene stabilizzato il bonus introdotto dal D.L. n. 66/2014. Pertanto, dal 2015, si conferma il credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: – 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; – 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Durante l’esame del provvedimento alla Camera, in sede referente, è stato stabilito che ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del predetto bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero. BONUS FISCALI PER LA CASA Prorogate a tutto il 2015 le detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e bonus mobili. Estese alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all’adozione di misure antisismiche. In dettaglio, la detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per: – l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro; – l’acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro; – gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Aumento della misura della ritenuta d’acconto sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia degli edifici che passa dal 4% all’8% dal 1 gennaio 2015. Per gli interventi di riqualificazione energetica è stato soppresso l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora questi si protraggano oltre il periodo d’imposta. BONUS BEBÈ Per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017 viene previsto un assegno di importo annuo pari a 960 euro, erogato mensilmente. Il beneficio è ammissibile se l’ISEE del nucleo familiare non supera i 25.000 euro annui. Il Bonus è raddoppiato per famiglie con almeno quattro figli. SOSPENSIONE MUTUI Nuova sospensione del rimborso della quota capitale delle rate dei mutui dal 2015 al 2017. La quota interessi, dunque, continuerà ad essere corrisposta. MEF e ABI dovranno stipulare la convenzione attuativa entro il 1° aprile 2015. TFR IN BUSTA PAGA Per i lavoratori del settore privato che ne fanno richiesta è prevista l’anticipazione del Tfr in busta paga in via sperimentale nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni erogate a fine carriera. È poi innalzata dall’11,5 al 17% l’aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Si invita, pertanto, a valutare attentamente la scelta da operare in relazione alle conseguenze che essa comporta: irrevocabilità per tre anni, aumento del reddito ISEE (con relative perdite di benefici), tassazione più elevata. SUCCESSIONI Con la legge di stabilità 2015 sono state apportate modifiche alla normativa sulle successioni. Nello specifico, è stato il decreto legislativo 175 dello scorso 21 novembre, altrimenti noto come decreto semplificazioni, ad aver introdotto significative novità sul fronte del passaggio dei capitali agli eredi, mentre è stato varato il nuovo provvedimento sempre rivolto al catasto, che ha ridefinito composizione e compiti delle commissioni censuarie per aprire la riforma, in attesa dei futuri aggiornamenti sulle rendite. Il decreto semplificazioni ha introdotto una nuova soglia di esonero, che vige nell’obbligo di presentazione della dichiarazione qualora il bene sia ereditato dal coniuge o dai parenti in linea retta della persona deceduta, oppure nel patrimonio che viene ereditato non figurino beni immobili o diritti reali, o, ancora, il valore complessivo non raggiunga i 100mila euro. Proprio l’innalzamento del tetto che precedentemente era pari a poco più di 25mila euro, rappresenta la novità più importante del provvedimento, che indubbiamente modifica in maniera significativa il rapporto tra contribuenti ed erario in materia di successioni. In ogni caso, stabilisce il decreto, l’obbligo di presentazione della dichiarazione rimane valido nel caso, a seguito della presentazione stessa, gli eredi non siano obbligati a consegnare un’ulteriore dichiarazione per eventuali rimborsi fiscali. Da ultimo, si concede al contribuente di allegare alla medesima dichiarazione di successione anche copie non autenticate di documenti , comprensive di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le altre novità. Oltre a quelle contenute nel decreto semplificazioni, la normativa negli ultimi mesi del 2014 si è arricchita di ulteriori integrazioni, come la legge europea, che ha previsto nuove esenzioni di imposta in materia di titoli del debito pubblico, più le revisioni apportate ai vari modelli per i versamenti e le dichiarazioni. AUTO STORICHE Eliminata l’esenzione dal bollo per auto e moto storiche ultraventennali. L’agevolazione maturerà solo decorsi 30 anni dall’immatricolazione. CANONE RAI Anche per il 2015 l’importo del canone viene confermato a 113,50. STOP AUMENTO TASI Anche per il 2015 vengono rese applicabili da parte dei comuni le stesse aliquote vigenti per il 2014. COMPENSAZIONI CREDITI P.A. E CARTELLE Anche nel 2015 sarà possibile per le imprese e per i professionisti compensare i crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione con le somme iscritte a ruolo. NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO Dal 1° gennaio 2015 nuovo regime forfettario per le piccole PARTITA IVA, con soglia di ricavi massima variabile da € 15.000,00 dei professionisti ad € 40.000,00 per i commercianti. Il reddito prodotto viene calcolato su base forfettaria in base a coefficienti ed è assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 15%. Sono stati abrogati il vecchio regime dei minimi ex dl n. 98/2011 ed il regime delle nuove attività produttive ex legge n. 388/2000: chi già applica tali regimi, però, potrà portarli fino a scadenza. Qualche problema sorge per le partita IVA aperte e rimaste inattive fino al 31/12/2014. CUNEO FISCALE Si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene, però, eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014. Nel corso dell’esame in sede referente, tali misure agevolative sono state estese anche al lavoro agricolo a tempo determinato, con specifiche modalità. In particolare, l’integrale deducibilità del costo del lavoro eccedente le vigenti deduzioni è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale, previa autorizzazione della Commissione europea. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. AGEVOLAZIONE REDDITI BENI IMMATERIALI Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. patent box), consistente nell’esclusione dal reddito del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40%. IVA EBOOK I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AUMENTO ALIQUOTE IVA Prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. L’aliquota IVA ridotta del 10% aumenterà da gennaio 2016 al 12% e di un ulteriore punto percentuale (vale a dire al 13%) a decorrere dal 1 gennaio 2017. L’IVA ordinaria del 22% passerà invece al 24% nel 2016, al 25% nel 2017 ed al 25,50% nel 2018. Revisione tassazione risparmio previdenziale Previsto un incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20% per i fondi pensione (previdenza complementare) e dall’11 al 17% per la rivalutazione del TFR. In sede referente è stato introdotto, inoltre, un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che questi (inclusi quelli in essere) non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica. Proventi delle assicurazioni sulla vita Si rendono imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso dell’assicurato. EROGAZIONI LIBERALI ONLUS Si eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e si adegua a 30.000 euro l’importo massimo deducibile a fini IRES. 730 PRECOMPILATO Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato. Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF). ALIQUOTA AGEVOLATA ACCISA AGRICOLTURA Ridotti del 23% a decorrere dal 1° gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere a regime agevolato in agricoltura. PROROGA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate. BUONI PASTO La quota non sottoposta a tassazione dei c.d. buoni pasto è elevata da 5,29 euro a 7 euro, nel solo caso in cui essi siano in formato elettronico. AGENZIA DI SCOMMESSE Previsto l’assoggettamento ad una serie di obblighi e divieti per le agenzie di scommesse, collegate – tramite i c.d. totem – a bookmakers e casinò off-shore, con sedi all’estero, che esercitano attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione e non versano alcuna imposta all’erario; l’aumento del prelievo unico erariale (PREU). Viene inoltre: – ridotto il c.d. pay-out, cioè la quota destinata alle vincite su newslot (AWP) e videolottery (VLT), con destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale; – rafforzata la lotta al gioco illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco RAVVEDIMENTO Previsto un gruppo di norme volto a migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l’adempimento tributario. COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D’INTENTO. Con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. 159674/2014, è stato approvato il modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione nel cedente o prestatore, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall’esportatore abituale comunicasse all’Agenzia delle Entrate i dati della stessa entro il termini di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la procedura per l’invio e la consegna delle lettere di intento risulta radicalmente modificata. Infatti, l’esportatore è tenuto a comunicare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l’esportatore abituale consegnerà al fornitore o in Dogana la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione presso l’Agenzia. Il fornitore sarà tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione prima di effettuare la relativa operazione. Il suddetto riscontro potrà essere effettuato secondo due modalità:
- Da subito, sul sito internet agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
- A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel e Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.
Il fornitore provvederà ad indicare in fattura gli estremi delle dichiarazioni di intento ed il regime di non imponibilità e in dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. Ad ogni modo, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare le dichiarazioni di intento secondo le vecchie modalità. COMUNICAZIONI PAESI BLACK LIST Secondo la disciplina previgente i soggetti passiva IVA avevano l’obbligo di comunicare telematicamente all’anagrafe tributaria tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ai 500 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni avevano scadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazioni. La nuova disposizione semplifica la disciplina prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi coni paesi BLACK LIST siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad € 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare. Per importo complessivo annuale l’importo di € 10.000,00 si intende non per singola operazione ma come limite complessivo annuo e deve riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori black list. Le suddette disposizioni si applicano a partire dal 2015, pertanto i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014.
Si riporta qui di seguito l’elenco aggiornato dei paesi Black list. Alderney (Aurigny); ISOLE DEL CANALE | Liberia (Republic of Liberia); |
Andorra (Principat d’Andorra); | Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); |
Angola | Macao (Macau); |
Anguilla; | Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); |
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); | Maldive (Divehi); |
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); | Malesia |
Aruba; | Maurizio (Republic of Mauritius); |
Bahama (Bahamas); | Monserrat; |
Bahrein (Dawlat al-Bahrain); | Nauru (Republic of Nauru); |
Barbados; | Niue; |
Barbuda | Nuova Caledonia; |
Belize; | Oman (Saltanat ‘Oman); |
Bermuda; | Panama (Republica de Panama’); |
Brunei (Negara Brunei Darussalam); | Polinesia Francese (Polynesie Francaise); |
Costa Rica (Republica de Costa Rica); | Portorico |
Dominica; | Monaco (Principaute’ de Monaco); |
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida); | Salomone |
Ecuador (Repuplica del Ecuador); | Samoa (Indipendent State of Samoa); |
Filippine (Pilipinas); | Sark (Sercq); |
Giamaica | Seicelle (Republic of Seychelles); |
Gibilterra (Dominion of Gibraltar); | Saint Lucia; |
Gibuti (Djibouti); | Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); |
Grenada; | Singapore (Republic of Singapore); |
Guatemala | Sant’Elena |
Guernsey (Bailiwick of Guernsey); ISOLA DEL CANALE | Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); |
Herm; ISOLE DEL CANALE | Svizzera (Confederazione Svizzera); |
Hong Kong (Xianggang); | Taiwan (Chunghua MinKuo); |
Kenia | Tonga (Pule’anga Tonga); |
Isola di Man (Isle of Man); | Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); |
Isole Cayman (The Cayman Islands); | Tuvalu (The Tuvalu Islands); |
Isole Cook; | Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); |
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); | Vanuatu (Republic of Vanuatu); |
Isole Turks e Caicos | |
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); | |
Isole Vergini Statunitensi | |
Jersey; ISOLE DEL CANALE | |
Kiribati (ex isole Gilbert) | |
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); |
VIES L’art. 35, comma 2, lettera e-bis, del D.P.R. n. 633/72 prevede che i soggetti interessati ed effettuare operazioni intracomunitarie devono far risultare “la volontà di effettuare dette operazioni” nella dichiarazione di inizio di attività ovvero in altra dichiarazione successiva. Diversamente dalla previgente normativa che prevedeva i 30 giorni di tempo di silenzio assenso prima di poter porre in essere le operazioni intracomunitarie, in seguito alla modifica normativa, il soggetto passivo ottiene l’iscrizione nella banca VIES già al momento dell’attribuzione della partita IVA o al momento della richiesta di iscrizione se successiva. La nuova normativa prevede, inoltre, l’esclusione dal VIES nel caso in cui per quattro trimestri consecutivi non vengano presentati elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie . In tal caso, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione, procede all’esclusione della partita IVA dal VIES. Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione il contribuente interessato a conservare l’iscrizione potrà rivolgersi all’Ufficio competente fornendo la documentazione che attesta tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo di osservazione di quattro mesi oppure fornire adeguati elementi circa le operazioni intra in corso o da effettuare. ELENCHI INTRASTAT SERVIZI Con provvedimento ancora da emanarsi da parte dell’Agenzia delle entrate saranno apportate modifiche semplificative agli elenchi INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro dell’UE. ABROGAZIONE DELLA SOLIDARIETA’ PASSIVA IN MATERIA DI APPALTI E’ stata modificata la disciplina relativa alla responsabilità solidale nell’ambito degli appalti di opere o di servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Già l’art. 50 del decreto del fare aveva escluso l’IVA dall’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, sia riguardo al rapporto intercorrente tra committente e l’appaltatore sia riguardo agli eventuali subappalti. La norma prevedeva l’applicazione di una sanzione da 5.000,00 a 200.000,00 qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione circa la correttezza dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti. Tale disposizione risulta abrogata. Tuttavia, al fine di contrastare l’evasione fiscale nell’ambito degli appalti viene prevista una responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, nonché dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. ADEGUAMENTO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEGLI OMAGGI ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. Il legislatore ha adottato anche ai fini di detraibilità IVA il limite di 50 euro già previsto ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per le spese di rappresentanza. RETTIFICA IVA CREDITI NON RISCOSSI Il legislatore ha inteso allineare la disciplina IVA a quelle delle imposte sui redditi in vigore per le perdite su crediti . Pertanto, la nota di variazione IVA potrà essere emessa non solo a seguito di mancato pagamento per procedure esecutive rimaste infruttuose, ma anche in caso di un accordo di ristrutturazione dei debiti. DEFINIZIONE PRIMA CASA L’aliquota IVA del 4 per cento si applica, ricorrendone i presupposti, agli atti di trasferimento o di costruzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali DIVERSE dalle seguenti: CAT. A/1 – abitazione di tipo signorile CAT. A/8 – abitazioni in ville CAT. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. L’applicazione dell’agevolazione IVA prima casa è, quindi, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, che individuano gli immobili di lusso. La stessa classificazione trova applicazione anche ai fini delle cessioni di case di abitazione diverse dalla “prima casa” che scontano l’aliquota IVA del 10%. Lo stesso dicasi per l’applicazione dell’aliquota agevolata in misura del 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati cosiddetti Tupini effettuate nei confronti dei soggetti che svolgono attività di costruzione di immobili per la successiva vendita o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’agevolazione “prima casa”. RIMBORSI La norma innalza a 15mila euro il tetto dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti. Stop a garanzie e fideiussioni anche per l’esecuzione dei rimborsi di importo superiore ai 15mila euro, per i quali sarà sufficiente il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Si tratta di un radicale cambio di impostazione nel rapporto tra Fisco e contribuente: l’eliminazione della garanzia porta con sé, infatti, una significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi e la contrazione dei tempi di erogazione. La garanzia viene quindi ora richiesta solo in caso di “rischio fiscale” e può essere fornita anche con cauzione in titoli di Stato, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi. Tre mesi al via dalla dichiarazione – La data di presentazione della dichiarazione diventa il punto di partenza per il calcolo dei tre mesi previsto per l’esecuzione dei rimborsi. Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta, per esempio correttive nei termini o integrative, i tre mesi si calcolano a partire dall’ultima dichiarazione presentata. Rimborsi fino a 15mila euro – Per i rimborsi annuali fino a 15mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso. Il limite di 15mila euro si calcola sommando le diverse richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta. L’innalzamento della soglia, da 5.164,57 a 15.000 euro, è valido anche per le richieste di rimborso presentate prima dell’entrata in vigore del Dl n. 175/2014. Pertanto, anche nei casi in cui la garanzia sia già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla se il rimborso non è stato ancora erogato. Rimborsi oltre 15mila euro – Scompare la garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 15mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. La circolare chiarisce che, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Quando la garanzia è obbligatoria – La garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato. Infine, con il Provvedimento dal direttore dell’Agenzia delle Entrate viene approvato il modello per prestare la garanzia tramite cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Questa forma di garanzia si affianca alla polizza fideiussoria. ASSUNZIONI AGEVOLATE La Legge di Stabilità introduce sgravi contributivi per i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015. La normativa, tuttavia, prevede la soppressione di precedenti formule di assunzione agevolata, in particolare quelle previste dalla Legge 407/1990 per i disoccupati. Vediamo dunque nel dettaglio cosa prevede la nuova disciplina e che cosa invece cambia, anche rispetto agli incentivi previsti dalla Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012). Dal 2015 stop incentivi per assunzione di apprendisti e disoccupati Assunzioni agevolate 2015 Secondo la nuova Legge di Stabilità, per assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali INPS, fino a 36 mesi, per non oltre 8.060 euro l’anno (esclusi dall’agevolazione premi e contributi INAIL). Il beneficio si applica per nuovi assunti senza contratto stabile da almeno sei mesi. In sintesi: assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori non occupati con tale contratto nei 6 mesi precedenti, sgravio del 100%, Premio INAIL dovuto, Agevolazioni per assunzioni da gennaio e stipulate entro dicembre 2015. Incentivi soppressi Da gennaio 2015 sono soppresse le agevolazioni contributive della Legge 407/1990, che all’articolo 8 comma 9 prevedeva agevolazioni contributive per i datori di lavoro (imprese, enti pubblici economici, consorzi di imprese e datori iscritti agli albi professionali) che assumevano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sospesi dal lavoro o in CIG. Le agevolazioni (compresa riduzione del premio INAIL) consistevano in una riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50% per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane. In sintesi: assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 24 mesi di disoccupazione, sgravio del 50% per tutti (100% per imprese del Mezzogiorno e artigiane), riduzione premio INAIL, agevolazioni per assunzioni senza limiti temporali, Se l’azienda ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o sospensioni e intende assumere nuovo personale per pari unità, solo se sono trascorsi 6 mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro. Altri sgravi In realtà, anche la Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto una formula di assunzione agevolata per i disoccupati da almeno 12 mesi: lo sgravio contributivo si applica in questo caso per assunzioni di donne di qualsiasi età e lavoratori di oltre 50 anni. La riduzione dei contribuiti INPS è al 50% per 36 mesi, in un arco di tempo di 12 o 18 mesi (contratto determinato o indeterminato). Mentre finora le due opzioni per assumere disoccupati potevano accavallarsi (Legge 407 e Legge Fornero) – tanto da portare l’INPS a chiarire come fosse da applicare in questi casi quella valevole per 24 mesi, eventualmente utilizzando entrambe in alcune circostanze (Circolare 111/2013) – con la Legge di Stabilità e la soppressione della 497 il “problema” non si pone più. ALBERGHI. Credito d’imposta al 30% per investimenti in tecnologie e ristrutturazioni Per favorire la digitalizzazione del settore, è riconosciuto agli esercizi ricettivi un credito d’imposta pari al 30 per cento dei costi sostenuti per investimenti fino a 12.500 euro, tra le altre cose, in siti e portali web, programmi informatici integrabili all’interno di siti web, social media, servizi di prenotazione online, marketing e pubblicità su internet e impianti wi-fi. Il credito è riconosciuto per i periodi d’imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non solo agli alberghi, ma agli esercizi ricettivi in generale, singoli o aggregati, nonché alle agenzie di viaggi e ai tour operator che portano turisti in Italia. E’, inoltre, riconosciuto – alle strutture ricettive esistenti alla data del primo gennaio 2012 – un credito d’imposta del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche. In tal caso, il periodo d’imposta considerato è quello compreso tra l’entrata in vigore della norma e i due anni successivi. Split payment Dal 1° gennaio 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, al fornitore sarà pagato il solo importo del corrispettivo, al netto dell’IVA indicata in fattura che sarà versata direttamente all’Erario. Il novellato art. 17 –ter comma 1 del D.P.R. 633/1972 fa riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza. Il nuovo strumento riguarda gli acquisti effettuati dai suddetti enti sia che agiscano nelle loro vesti istituzionali che commerciali. Sono escluse dalla norma i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si è in attesa del decreto attuativo anche se la norma è già in vigore dal 1° gennaio 2015. Lo split payment : non si applica alle operazioni fatturate entro il 31/12/2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1° gennaio 2015. si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. In sostanza, le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita ex art. 6 D.P.R. 633/72, quelle emesse a partire dal 2015 sono invece sottoposte al nuovo regime. In attesa del decreto attuativo al quale è demandata la fissazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del versamento IVA non pagata in forza dello split payment, il MEF con comunicato stampa del 9 gennaio ha chiarito che fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonano le somme occorrenti per il successivi versamento dell’imposta, che comunque deve essere effettuato entro il 16 aprile 2015. Successivamente a tale data, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato con le seguenti modalità:
- utilizzando un distinto versamento IVA per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Per quanto concerne la gestione contabile delle operazioni, il fornitore emetterà fattura con la rivalsa dell’IVA indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72; l’imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente e andrà stornata con la rilevazione di un credito acceso verso l’ente pubblico. L’IVA sarà indicata anche nei registri IVA, anche se non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. ATTENZIONE: Il meccanismo dello split payment, sebbene produca sostanzialmente gli stessi effetti del reverse charge, rimane comunque una fattispecie diversa rispetto a quest’ultima. N.B. : Le disposizioni dell’art. 17- ter non si applicano alle operazioni per le quali l’ente cessionario/committente è debitore dell’IVA ai sensi della normativa sull’imposta , ossia in tutti i casi in cui L’ente acquista il bene o il servizio in qualità di soggetto passivo e l’operazione è sottoposta al regime dell’inversione contabile (es. subappalti, acquisti intra, ecc..). In questi casi, dunque, l’ente continuerà ad assolvere l’imposta mediante l’integrazione e registrazione in contabilità della fattura del fornitore. Esempio Al fine di illustrare i risvolti contabili della novità si ritiene utile fornire un esempio Alfa srl Spett.le Comune di Foggia Fattura n X del XX/XX/XXXX Si rimette fattura per prestazione di servizi Imponibile € 1.000,00 Iva 22% € 220,00 Totale € 1.220,00 Iva versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72 Scritture contabili della società Alfa srl Registrazione fattura Crediti v/Comune di Foggia a diversi 1.220,00 Ricavi per prestazione di servizi 1.000,00 IVA – split payment 220,00 Storno dell’IVA contestualmente alla registrazione della fattura IVA – split payment a Crediti v/Comune di Foggia 220,00 All’atto del pagamento della fattura Banca x c/c a Crediti v/Comune di Foggia 1.000,00 Naturalmente sarà opportuno contattare le softare house per l’oggiornamento dei programmi per la gestione dell’IVA split- payment. IVA, INVERSIONE CONTABILE Dal 1° gennaio 2015 è più ampia l’area delle operazioni sottoposte al regime dell’inversione contabile, in particolare nel settore edile, dove il meccanismo viene esteso alle imprese che effettuano (non solo in veste di subappaltatori) servizi di pulizia, lavori di demolizione, di installazione impianti e di completamento edifici, cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. In via temporanea, inoltre, il meccanismo si applicherà, per quattro anni, alle seguenti operazioni:
- Trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE;
- le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/CE;
- di certificati relativi all’energia e al gas (ad esempio i certificati verdi o bianchi);
- alle cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato, (articolo 7-bis, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972).
Tornando al settore edile, si precisa che le nuove disposizioni relative a “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” si applicano oggettivamente a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi. Questa disposizione ha lo scopo di eliminare la vigente limitazione soggettiva, che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni nel settore edile al caso in cui i relativi servizi sono resi da soggetti subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. In sostanza le prestazioni indicate dalla nuova lettera a-ter) sono da assoggettare sempre a reverse charge, mentre tutte le altre prestazioni del settore edile lo sono solo se effettuate dai subappaltatori. Questa modifica ha effetto per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015. Pertanto, le imprese che prestano servizi di pulizia, di demolizione, di completamento o di istallazione impianti degli edifici, quando operano verso soggetti passivi IVA (imprese commerciali e agricole, professionisti), dovranno emettere la fattura senza addebito dell’IVA; l’imposta sarà, infatti, assolta dal destinatario previa integrazione della fattura con il regime dell’inversione contabile. Di solito, questo regime, rappresenta un vantaggio per il cliente, il quale, invece di pagare l’imposta al fornitore, la iscrive a debito verso l’Erario e nel contempo, se svolgono attività con diritto alla detrazione, iscrivono un corrispondente credito e chiudono la liquidazione a zero. La situazione si complica qualora il cliente non abbia diritto alla detrazione perché effettua operazioni esenti oppure soggette a regimi speciali. In tal caso, infatti, l’imposta diventa un debito nella liquidazione periodica e andrà versata all’erario e farà venir meno anche eventuali esoneri dalla presentazione della dichiarazione IVA. Infine, il meccanismo dell’inversione contabile è stato esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari. L’efficacia di questa estensione è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea. Si riporta, qui di seguito, una tabella riassuntiva per fare il punto della situazione. I SETTORI DI NUOVA INTRODUZIONE (art. 17, comma 6 e art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/72) ATTIVITA’ DECORRENZA DURATA Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (lett. A ter) 1/1/2015 a regime Settore edile (lett. A e lett. A-ter) 1/1/2015 a regime Settore energetico: trasferimenti di quote di emissioni gas effetto serra (lett. D-bis), 1/1/2015 4 anni trasferimenti di certificati relativi a gas ed energia elettrica (lett. D-ter), cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (lett. D-quater) Grande distribuzione organizzata: cessioni di beni effettuate nei confronti degli SOSPESA FINO AD AUTORIZAZIONE 4 anni Ipermercati (Codice ATECO 47.11.1), supermercati (Codice ATECO 47.11.2), discount Alimentari (Codice ATECO 47.11.3) (lett. d-quinquies) Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo 1/1/2015 a regime I nuovi settori soggetti a reverse charge: criteri di individuazione Per individuare le nuove prestazioni di servizi a cui è applicabile il Reverse dall’1/1/2015 si ritiene coerente con la prassi amministrativa in materia fare riferimento ai codici attività ATECO 2007. PULIZIA NEGLI EDIFICI : Prestazioni rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA . CODICI ATECO : 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 Le prestazioni devono essere relative ad edifici (per edifici si intende una qualsiasi costruzione coperta da un tetto, sia abitativa che produttiva o commerciale, o anche singole parti di un edificio). Se tali prestazioni sono relativi a strutture diverse dagli edifici (cisterne, macchinari fissi al suolo, piscine, giardini) si applica regolarmente l’IVA. DEMOLIZIONE EDIFICI : Prestazioni rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA. CODICI ATECO : 43.11.00 Le prestazioni devono essere relative ad edifici (per edifici si intende una qualsiasi costruzione coperta da un tetto, sia abitativa che produttiva o commerciale, o anche singole parti di un edificio). Se tali prestazioni sono relativi a strutture diverse dagli edifici (cisterne, macchinari fissi al suolo, piscine, giardini) o a prestazioni riconducibili ad altri attività previste dai codici del gruppo 43.1, si applica il reverse charge solo in caso di subappalto e appaltatore con codice della sezione F. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI : Prestazioni rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA. CODICI ATECO : 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 Le prestazioni devono essere relative ad edifici (per edifici si intende una qualsiasi costruzione coperta da un tetto, sia abitativa che produttiva o commerciale, o anche singole parti di un edificio). Se tali prestazioni sono relativi a strutture diverse dagli edifici (cisterne, macchinari fissi al suolo, piscine, giardini) o a prestazioni riconducibili ad altri attività previste dai codici del gruppo 43.2, si applica il reverse charge solo in caso di subappalto e appaltatore con codice della sezione F. COMPLETAMENTO DI EDIFICI: Prestazioni rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA. CODICI ATECO : 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 Le prestazioni devono essere relative ad edifici (per edifici si intende una qualsiasi costruzione coperta da un tetto, sia abitativa che produttiva o commerciale, o anche singole parti di un edificio). Se tali prestazioni sono relativi a strutture diverse dagli edifici (cisterne, macchinari fissi al suolo, piscine, giardini) si applica il reverse charge solo in caso di subappalto e appaltatore con codice della sezione F. EDILIZIA IN SUBAPPALTO: Prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al punto precedente, rese in subappalto, a condizione che appaltatore e subappaltatore operino con attività riconducibili alla lettera F.