Cari Clienti,
riteniamo cosa utile, in aggiunta alle notizie in materia fiscale già trasmessevi, informarVi anche in merito alle misure finanziarie del decreto Legge “CURA ITALIA”.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA COVID -19
L’art. 56 del decreto Legge in questione prevede che tutte le piccole e medie imprese che comunichino alle banche, con autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia del Coronavirus, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
- a)per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
In buona sostanza tutti gli affidamenti a revoca accordati alle PMI ed esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
- b) per i prestiti non ratealicon scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
Trattasi di fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o finanziamenti all’import/export – ovvero tutti gli affidamenti a breve termine con scadenza prima del 30 di settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020.
- c)per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale,anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione delle imprese agli Enti Finanziatori è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Naturalmente, possono beneficiare delle misure soltanto le imprese che non siano, alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo), classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ossia incagliate a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo, ovvero abbiano rapporti creditizi revocati, ossia siano stati messi in mora.
Tralasciamo di aggiungere altri aspetti della norma in questione in quanto sono di stretta competenza dei soggetti finanziatori.
******
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Vi segnaliamo, altresì, il contenuto dell’art. 49 del decreto, il quale prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, già operante da lungo tempo in quanto è stato istituito con legge n. 662/1996 al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI.
Per la durata di 9 mesi, dal 17.03.2020, si applicano le seguenti misure derogatorie:
- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
- f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- g) fatto salve le esclusioni già previste, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale riportate nell’allegato al D.Mise 12.02.2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
- l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
- m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
******
ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI “PRIMA CASA”, CD. “FONDO GASPARRINI”
Come è noto, il Fondo Gasparrini è un fondo istituito per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro o dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare – tra le cause è inserita l’emergenza da epidemia di COVID-19.
Il Fondo finanzia la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa:
– l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19;
– Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
– Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento delle rate (comma 476 Legge 244/2007), presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
*****
Lo studio, come sempre, resta a disposizione per fornirvi ulteriori e più circostanziati chiarimenti a seguito di quanto sarà stabilito dall’Associazione Bancaria Italiana, istituzione che, come è noto, è competente in materia.
Un caro saluto.