Con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti inerenti il cosiddetto Bonus facciate, la detrazione fiscale per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
Il bonus facciate consente ai soggetti che effettuano interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del D.M. 1444/1968) di beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute.
Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio.
Beneficiano della detrazione anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione (ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc.), nonché gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate.
Tali lavori dovranno soddisfare i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.
Bonus facciate anche agli affittuari
Potranno beneficiare della detrazione, precisa l’Agenzia, i soggetti che possiedono o detengano l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Ancora, potranno beneficiarne coloro che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non potrà essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Ciò a meno di non possedere anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo: in tal caso potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Calcolo della detrazione
Per il calcolo della detrazione si dovrà fare riferimento al criterio di cassa, dunque alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Questo sia per le per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, che per gli enti non commerciali.
In sostanza, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà di fruire del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.
Divieto di cessione del credito
A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.
Come afferma la premessa della circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti interessati al “bonus facciate”, in assenza di una disposizione normativa, non possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante né, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Modalità di pagamento
Per beneficiare dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa dovranno effettuare i pagamenti delle spese tramite bonifico bancario o postale e dalla causale del versamento dovrà risultare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ancora, sarà necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
L’Agenzia rammenta, inoltre, che possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.
È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare di oggi, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.
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Feb '20
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