DECRETO LIQUIDITA’ - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Cari Clienti,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, il DL N. 23/2020, rinominato DECRETO LIQUIDITA’, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 9 aprile 2020.

Come sempre, cerchiamo di fornirvi una disamina di quelli che sono i provvedimenti di vostro interesse. Partiamo, con questa circolare, dalle misure fiscali relative alle nuove sospensioni dei versamenti tributari e contributivi, in continuità ed in aggiunta a quanto previsto dagli altri provvedimenti e già oggetto delle nostre precedenti circolari.

 

 

  1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il decreto liquidità ha prorogato i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020, ma restano sospesi solo determinate tipologie di tributi e a determinate condizioni.

TRIBUTI SOSPESI

Il decreto liquidità ha sospeso versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • all’IVA MENSILE relativa ai mesi di marzo e aprile 2020;
  • all’IVA TRIMESTRALE relativa al primo trimestre 2020;
  • alle RITENUTE sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, che vengono operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI dovuti per il mese di marzo ed il mese di aprile e ai PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

CONDIZIONI

Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera “a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

La contrazione è variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e più in particolare:

  1. per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  2. per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.

Il parametro riguarda il fatturato ed i corrispettivi, pertanto, i ricavi ed i compensi si determinano seguendo le regole IVA.

È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e, quindi, vi potranno essere molteplici situazioni

  1. contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi;
  2. contrazione nel solo di marzo con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il suddetto mese, e dunque, quelli in scadenza il prossimo 16 aprile;
  3. contrazione per il solo mese di aprile, quindi risulteranno sospesi solo i versamenti in scadenza il 16 maggio.

*****

N.B.: Il decreto concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.

 

 

*****

SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA

Fermo restando le regole di cui sopra, per i settori maggiormente colpiti (settore turistico-alberghiero, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, settore spettacolo e cultura, parchi divertimento, ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, trasporto merci e passeggeri, noleggio mezzi di trasporto e attrezzature sportive e per lo spettacolo, etc, per i quali l’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 18/03/2020 n. 12/E ha individuato, A TITOLO INDICATIVO, i codici ATECO riferibili alle attività economiche interessate, che sono stati già riportati nella circolare n. 4), è prevista una deroga.

Infatti, se detti contribuenti non rientrano nei parametri già esposti (fatturato<50milioni – diminuzione ricavi e compensi) restano valide le disposizioni dei precedenti decreti, ossia resta ferma la sospensione fino al 30 aprile dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;

con ripresa dei versamenti a far data dal 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate.

 

  1. RIMESSIONE IN TERMINI per i versamenti scaduti il 20 marzo

 

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) aveva previsto una mini proroga dal 16 al 20 marzo per tutti i contribuenti di maggiori dimensioni e per tutti i tributi diversi da ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo decreto considera tempestivi tutti i versamenti dovuti la cui scadenza era stata posticipata al 20 marzo 2020 se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Senza aggravio di sanzioni ed interessi.

*****

 

Comprendiamo la complessità delle disposizioni, ma lo studio è al vostro fianco, come sempre, per valutare ogni singola posizione e stabilire per ogni cliente il nuovo calendario delle scadenze.

Un caro saluto a tutti.

BONUS 600 EURO – DOMANDE DAL 1 APRILE – novità – CONTRIBUTO 600 PER PROFESSIONISTI ORDINISTICI