Con Circolare del 22 aprile 2016 n. 13/E l’Agenzia delle Entrate illustra le modalità e i termini per poter godere del beneficio della riammissione alla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015. Ai contribuenti decaduti è concessa la possibilità di essere riammessi al pagamento rateale, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. La riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento) e non anche agli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e accordi di mediazione). Il beneficio della riammissione alla rateazione è subordinato alla ricorrenza di due condizioni: – che la decadenza dalla rateazione si sia verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015; – che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette( IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA). I contribuenti interessati possono quindi essere riammessi alla rateazione a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. La “prima delle rate scadute” è la rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva. Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente (per Ufficio competente si intende l’ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, Direzione Regionale, Direzione Provinciale e Centro operativo di Pescara), copia della relativa quietanza di pagamento nei 10 giorni successivi.
Allegato: Circolare del 22 aprile 2016 n. 13/E